EDUCAZIONE CIVICA (3)

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. *la_debbO*
     
    .

    User deleted


    download


    EDUCAZIONE CIVICA (3)
    IL POTERE LEGISLATIVO: IL PARLAMENTO
    L’Italia è una repubblica parlamentare: parlamentare vuol dire che il sistema costituzionale
    italiano poggia sulla centralità del parlamento, ossia il parlamento rappresenta l’istituzione
    fondamentale dello Stato. Diversa dalla repubblica parlamentare è quella presidenziale, in cui il
    fulcro è costituito invece dalla carica del presidente, che detiene poteri molto ampi. Esempi di
    repubblica presidenziale sono gli Usa e, parzialmente, la Francia.
    La centralità del parlamento italiano si concretizza in una serie di funzioni:
    1) funzione legislativa e politica: il parlamento propone e approva le leggi, detiene quindi il
    potere legislativo. Il parlamento inoltre è l’istituzione in cui siedono i rappresentanti eletti dal
    popolo, ossia deputati e senatori. In esso quindi avviene il confronto e lo scontro tra i partiti
    politici, che sono interpreti e portatori di differenti orientamenti, idee e progetti. La funzione
    legislativa viene svolta attraverso due modalità: a) la formazione di commissioni
    parlamentari, ognuna delle quali si occupa di un determinato ambito o settore dello Stato. Le
    commissioni elaborano, preparano ed esaminano in via preliminare i testi delle leggi (i disegni
    di legge). Ogni commissione parlamentare è formata dagli esponenti di tutti i partiti
    rappresentati in modo proporzionale alla loro diversa forza elettorale (= i voti ottenuti, i seggi
    occupati nel parlamento); b) il voto di tutta l’assemblea (Camera e Senato, che votano
    separatamente), che esamina, modifica e approva il testo di legge elaborato dalle
    commissioni. E’ da precisare che, secondo la Costituzione, a proporre le leggi non sono
    soltanto il parlamento e il governo, ma possono essere direttamente i cittadini o le Regioni.
    2) Funzione ispettiva (o di controllo): il parlamento, in generale, svolge una funzione di controllo
    e di vigilanza su tutti gli atti del governo, che sono sottoposti al suo giudizio e al suo voto. Il
    parlamento inoltre può condurre inchieste su problemi gravi e di interesse generale, come ad
    esempio la mafia o il terrorismo: per fare ciò vengono formate delle apposite commissioni
    parlamentari d’inchiesta, in cui ogni partito è rappresentato in proporzione al numero dei suoi
    deputati e senatori.
    3) Il parlamento elegge il Presidente della repubblica ogni 7 anni.
    4) Il parlamento elegge 8 membri del CSM (= Consiglio Superiore della Magistratura) e 5 giudici
    della Corte costituzionale. Oggi il CSM è formato da 26 giudici ed è presieduto dal Presidente
    della repubblica. Abbiamo già detto in altra sede (l’anno scorso) che il CSM è l’organo di
    autogoverno della magistratura, nel senso che ne garantisce l’autonomia e l’indipendenza,
    occupandosi di tutte le questioni disciplinari ed organizzative interne. La Corte costituzionale
    invece è formata da 15 giudici e si occupa della costituzionalità delle leggi: costituzionalità
    significa valutare se le leggi rispettano o meno i principi della Costituzione.
    5) I governi nascono e muoiono in parlamento nel senso che in esso si forma la maggioranza che
    rende possibile formare un governo e, quando questa maggioranza si sfalda, il governo cade
    (governi parlamentari).
    CARATTERISTICHE DEL PARLAMENTO
    1) Il parlamento è bicamerale, è formato cioè da Camera e Senato. Sede della Camera è
    Montecitorio, sede del Senato è Palazzo Madama.
    2) Il bicameralismo è perfetto, nel senso che Camera e Senato svolgono esattamente e
    simmetricamente le stesse funzioni.
    3) Tutte e due le Camere sono elettive, sono elette cioè dai cittadini.
    DIFFERENZE TRA CAMERA E SENATO
    Abbiamo detto che il bicameralismo perfetto fa sì che Camera e Senato svolgano la medesima
    funzione; tuttavia esistono delle piccole ma significative differenze tra le due assemblee:
    1) il numero dei deputati (= i parlamentari della Camera) è il doppio (630) rispetto ai senatori
    (315). Quindi in tutto i parlamentari sono 945 (escludendo i senatori a vita).
    2) Per essere eletti al Senato occorre aver compiuto 40 anni, per essere eletti alla Camera
    bisogna aver compiuto 25 anni. Per poter eleggere i deputati bisogna aver compiuto 18 anni,
    per poter eleggere i senatori bisogna aver compiuto 25 anni.
    2
    3) I senatori vengono eletti su base regionale, nel senso che ogni Regione forma un unico
    collegio elettorale; i deputati invece vengono eletti in collegi provinciali ed interprovinciali.
    4) Nel Senato ci sono i senatori a vita, non eletti, ma nominati direttamente dal Presidente della
    Repubblica. Ogni ex Presidente della repubblica diventa automaticamente senatore a vita.
    LA SEDUTA CONGIUNTA DEL PARLAMENTO
    Il parlamento può riunirsi in seduta congiunta, il che vuol dire che deputati e senatori si uniscono
    per formare un’unica assemblea. La seduta congiunta viene convocata per particolari occasioni,
    come:
    1) eleggere il Presidente della repubblica;
    2) eleggere alcuni membri del CSM;
    3) nominare 5 giudici della Corte costituzionale;
    4) giudicare, mettere in stato di accusa e chiedere le dimissioni del Presidente della repubblica,
    del Primo ministro e dei ministri.
    IMMUNITA’ E PREROGATIVE DEI PARLAMENTARI
    I parlamentari, in quanto rappresentanti eletti direttamente dal popolo, godono di un’immunità,
    che è considerata necessaria per impedire atti autoritari e speculazioni politiche. Nel 1993
    l’immunità parlamentare è stata modificata e ridotta e comunque, in base ad essa, nessun
    parlamentare può essere arrestato o subire perquisizioni personali e domiciliari senza
    l’autorizzazione della Camera a cui appartiene, a meno che non sia colto in flagranza di reato o
    abbia subito una condanna definitiva di terzo grado (da parte cioè di una Corte di cassazione).
    I parlamentari inoltre sono eletti senza vincolo di mandato. Cosa vuol dire? Vuol dire in primo
    luogo che la loro elezione è irrevocabile, nessuno cioè può destituirli dalla loro carica, e in
    secondo luogo che non sono tenuti a rispondere dei loro atti a nessuno, nemmeno a quelli che li
    hanno votato: essi infatti sono assolutamente liberi da ogni condizionamento e possono anche
    cambiare schieramento e partito politico (possono abbandonare cioè il partito in cui sono stati
    eletti ed aderire magari ad un altro che si colloca su posizioni opposte).
    LE TRE FORME DI CONSULTAZIONE ELETTORALE
    In Italia la Costituzione prevede tre tipi di consultazione elettorale (= elezioni):
    1) elezioni politiche, con cui si elegge il parlamento, ossia i deputati e i senatori;
    2) elezioni amministrative, con cui si eleggono il sindaco e il consiglio comunale, il
    presidente della provincia e il consiglio provinciale, il presidente della regione e il consiglio
    regionale;
    3) il referendum abrogativo, con cui alcune leggi possono essere abrogate (non tutte le leggi
    però possono essere sottoposte a referendum). Si possono comunque abrogare sia leggi
    ordinarie sia leggi costituzionali (= legge che modifica alcuni punti della Costituzione): nel
    primo caso, perché il referendum sia valido, deve votare necessariamente il 50% + 1 degli
    aventi diritto (si dice che bisogna raggiungere il quorum); nel secondo caso invece non è
    previsto alcun quorum, il referendum è valido anche se i votanti non raggiungono il 50%.
    A.G.N.
     
    .
0 replies since 19/12/2008, 20:44   1884 views
  Share  
.